statuto

statuto della fondazione

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Art.1 È costituita una fondazione denominata "FONDAZIONE GENTI D'ABRUZZO - organizzazione non lucrativa di utilità sociale", che si potrà anche enunciare "FONDAZIONE GENTI D'ABRUZZO - ONLUS".

Art. 2 La Fondazione ha sede legale in Pescara, Via delle Caserme n. 22, nel complesso denominato "Bagno Borbonico" adibito a Museo delle Genti d'Abruzzo; essa può istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi amministrative e dipendenze in altre località ubicate nel territorio abruzzese.

Art. 3 La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 La Fondazione non persegue in ogni caso fini di lucro e si propone di promuovere la cultura e l'arte. Gli eventuali proventi derivanti dalle attività che dovesse svolgere devono essere reimpiegati per ottenere gli scopi culturali e di interesse pubblico oggetto dalla Fondazione. Come previsione tassativa e inderogabile, si stabiliscono: a) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera "a)" dell’art.10 del D.Lvo n.460/1997, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse; b) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; c) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; d) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale della città di Pescara o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; e) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale; f) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Art. 5  SCOPO A) La Fondazione ha per scopo la promozione della cultura e dell'arte, in particolare per quanto concerne lo studio e la gestione di attività dirette alla valorizzazione ed alla conoscenza della storia, della cultura e delle tradizioni dell’uomo abruzzese, collaborando con gli Enti preposti nella salvaguardia, il recupero e la fruizione beni culturali regionali. Le sue azioni, di carattere sia scientifico che didattico, con finalità anche turistico-culturali, saranno rivolte al pubblico, a scuole e studenti, svolgendosi in collaborazione con operatori ed enti di ricerca, di tutela e conservazione. A tal fine sosterrà la creazione e la gestione, che potrà essere anche diretta, di musei locali e territoriali, di parchi archeologici e naturalistici (ecomusei), oltre che la preparazione di personale adeguatamente formato allo scopo, nella logica di programmazione e valorizzazione di un sistema integrato di musei e beni culturali. La Fondazione potrà avvalersi di tutti i contributi e finanziamenti previsti dalla normativa vigente, italiana e comunitaria, per le attività ed i compiti fissati dal presente statuto, predisponendone gli atti necessari. Per il raggiungimento di tale fini la Fondazione si propone, in via paradigmatica e non tassativa, di: a) promuovere e sostenere la raccolta e lo studio di reperti e testimonianze della storia e delle tradizioni abruzzesi, anche attraverso l'opera di schedatura e catalogazione degli stessi; b) promuovere la conservazione e la tutela, il recupero ed il restauro, la valorizzazione e la gestione dei beni culturali e paesistici regionali; c) promuovere ed attuare ricerche, scavi archeologici e studi pluridisciplinari sulle materie attinenti lo scopo sociale; d) promuovere e gestire iniziative culturali e didattiche rivolte agli allievi delle scuole nell'ambito delle ore dedicate alle gite istruttive; e) organizzare seminari, riunioni di studio, congressi, conferenze e corsi di istruzione; f) sostenere ed attuare iniziative nel campo della formazione di base, professionale o specialistica, con particolare riferimento alle nuove figure di operatori museali, di animatori e gestori di beni culturali, o con riferimento alla conservazione di antichi mestieri e professioni; g) sostenere e organizzare mostre, manifestazioni ed eventi atti a promuovere la conoscenza e la divulgazione di tutto il patrimonio culturale regionale, compreso quello eno-gastronomico tradizionale; h) promuovere o curare la redazione e diffusione di pubblicazioni, riviste, manuali, materiale scientifico, divulgativo e didattico, anche su supporto informatico; i) collaborare e assumere partecipazioni, fusioni o interessenze con Associazioni, Enti, Istituzioni e Società aventi analoghe finalità; l) organizzare e gestire l'offerta di servizi per l'utilizzazione del tempo libero a fini culturali, promuovendo, in particolare, il turismo culturale nella nostra regione e le attività ad esso collegate. m) gestire e partecipare alla gestione di beni culturali, musei, parchi paesistici e archeologici, promuovendo la valorizzazione del territorio regionale e del suo patrimonio culturale in genere. n) In seguito a quanto detto la Fondazione assume, quale scopo primario, la gestione, promozione e sviluppo del Museo delle Genti d'Abruzzo e di tutte le attività connesse. Tale museo è ubicato nel complesso denominato "Bagno Borbonico", di proprietà del Comune di Pescara ed è costituito da:   - il materiale oggettuale riguardante le tradizioni popolari abruzzesi donato dall'A.S.T.R.A. (Associazione Studio Tradizioni Abruzzesi) al Comune di Pescara ed i reperti archeologici di proprietà dello Stato Italiano recuperati dal Comitato per le Ricerche Preistoriche in Abruzzo e dall'Archeoclub d'Italia sede di Pescara; materiale che in precedenza formava il museo delle Tradizioni Popolari Abruzzesi e la Mostra Archeologica Didattica Permanente istituiti dalle Associazioni su nominate, quindi confluito nel Museo delle Genti d'Abruzzo; - il materiale acquisito direttamente dal Comune di Pescara a partire dal 1983 e destinato al Museo delle Genti d'Abruzzo; - il materiale archeologico ceduto in deposito temporaneo direttamente dalla Soprintendenza Archeologica d'Abruzzo. Per tale materiale la Fondazione chiederà l'autorizzazione alla Sovrintendenza a mantenere in deposito temporaneo presso la Fondazione stessa tali oggetti; - la biblioteca "Vittoria Colonna" con il fondo "Pansa", già depositata ed ordinata presso i locali del Museo delle Genti d'Abruzzo; - i lasciti e le donazioni al Museo delle Genti d'Abruzzo, fra i quali il salotto "Sifonia-Raymondi"; - gli immobili e gli allestimenti dell'edificio denominato "Bagno Borbonico" di Via delle Caserme a Pescara, destinato a Museo delle Genti d'Abruzzo e ceduto a tale scopo museale dallo Stato Italiano al Comune di Pescara nel 1982, immobile che il Comune di Pescara, proprietario, concede in comodato gratuito alla Fondazione. Il Museo è attualmente ordinato in otto sale già aperte al pubblico (una introduttiva, una di storia archeologica, due sul tema della continuità, una per audiovisivi, tre sulla pastorizia) e in altre sette sale e spazi contigui, già progettati e in allestimento. Fanno pure parte del Museo i nuovi locali adibiti a uffici, i magazzini ed i laboratori attigui, nonché i locali dell’ex carcere borbonico destinati a museo di storia urbana e del Risorgimento, oltre agli spazi già progettati da riedificare che completano l’edificio borbonico fino a Ponte D'Annunzio.

Art. 6 PATRIMONIO Il patrimonio della Fondazione è costituito: a) dalla raccolta di oggetti di tradizione abruzzese, quale individuata e descritta nell'allegato all'atto costitutivo, che l'A.S.T.R.A. conferisce alla Fondazione. b) dalla collezione fotografica "De Antoniis" nonché dalla raccolta di dipositive, riviste e dischi, quali individuate e descritte nell’allegato all'atto costitutivo, che l'A.S.T.R.A. conferisce alla Fondazione; c) dalla raccolta di materiale vario, quale individuata e descritta nell'allegato all'atto costitutivo, che il dottor Claudio de Pompeis conferisce alla Fondazione; d) dai beni di proprietà del Comune di Pescara di provenienza diversa, giacenti nel museo, come individuati nell'inventario nell'elenco allegato all'atto costitutivo; e) dal fondo di dotazione originario pari a L. 30 milioni conferito dal Comune di Pescara e dai successivi incrementi, a qualsiasi titolo, dello stesso; f) dai contributi ad essa assicurati dai suoi fondatori; g) da eventuali donazioni, lasciti, sussidi o contributi di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, organi dello Stato e della Comunità Europea, enti ed associazioni, nonché da tutti gli altri beni che pervenissero per atti di liberalità; h) da attività proprie i cui proventi andranno a contribuire alla gestione ordinaria dell'ente e ad accrescere il patrimonio iniziale; i) da fondi eventualmente raccolti con pubbliche sottoscrizioni per l'acquisizione di opere o di materiali di particolare pregio e per iniziative di rilevante interesse culturale. Il Comune, inoltre, potrà destinare in via occasionale e temporanea a servizio della Fondazione proprio personale. Entro sei mesi dall'atto costitutivo della Fondazione, il personale dipendente attualmente in servizio presso il Museo potrà optare per il passaggio alla Fondazione.

Art. 7 ORGANI Sono organi della Fondazione: a) la Consulta dei fondatori; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Presidente e il vice Presidente del Consiglio di amministrazione; d) il Direttore; e) il Collegio dei Revisori dei Conti; f) il Collegio dei Probiviri.

Art. 8 CONSULTA La Consulta è composta dai fondatori (i soggetti che hanno promosso la costituzione della fondazione intervenendo nell'atto costitutivo) e da coloro ai quali verranno attribuiti tale stato e qualifica ai sensi del successivo art. 17. La Consulta ha competenza esclusiva per: a) nomina, revoca e sostituzione degli Amministratori di riferimento, come meglio esplicitato al successivo art.9; b) nomina e revoca del Direttore; c) nomina e revoca dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti; d) riconoscimento dello status e qualifica di fondatore ai sensi del successivo art.17; e) modifiche dello statuto da sottoporre alla Autorità di Vigilanza e Controllo. La Consulta si riunisce ogni volta che almeno due componenti ne facciano richiesta e delibera con lamaggioranza semplice dei presenti, tranne che per i commi d) ed e) del presente articolo, in cui è richiesta una maggioranza di almeno tre quarti dei fondatori in carica e l'approvazione del Sindaco pro-tempore. I Fondatori possono prestare servizi in via privilegiata per l'Ente, a titolo gratuito.

Art. 9 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) è composto di un numero variabile da nove a tredici membri, la metà più uno dei quali spetta di diritto all'Amminastrazione comunale che ne designerà i componenti scegliendoli fra i consiglieri di maggioranza e di opposizione, riservando a questi ultimi, in qualsiasi caso, un massimo di due componenti.   Per la prima volta, i componenti del Consiglio di Amministrazione, la cui nomina spetta alla Consulta dei soci fondatori, vengono direttamente nominati nell'atto costitutivo. I consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili; i consiglieri nominati nell'atto costitutivo restano in carica per il periodo ivi fissato. Se nel corso del quadriennio viene a mancare, per qualsivoglia causa, un amministratore designato dal Sindaco o dai fondatori, si provvederà alla sostituzione con lo stesso meccanismo di nomina. Il nuovo nominato decade con l'intero Consiglio. Nel caso in cui il Comune di Pescara non provveda alle nomine di sua competenza entro sessanta giorni dalla richiesta avanzata dal Presidente in carica, quest'ultimo potrà rivolgersi alla competente autorità di vigilanza affinché vi provveda in via surrogatoria. Ove vengano a mancare quattro o più consiglieri, il Consiglio è da dichiararsi decaduto e resterà in carica per i soli atti urgenti e di ordinaria amministrazione. Il Consiglio ha competenza per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ha funzioni di indirizzo e di controllo sull’attività della Fondazione, adotta tutti gli atti di indirizzo e impartisce direttive di carattere generale. Il Consiglio in particolare : a) delibera il bilancio annuale di previsione e triennale di programmazione, la relazione previsionale annuale ed il conto consuntivo, unitamente ad una relazione che motivi anche le variazioni accertate rispetto alle previsioni, atti da inviare al Presidente della Giunta Regionale; b) delibera progetti speciali e progetti obiettivo; c) delibera le tariffe dei servizi gestiti dalla Fondazione; d) approva la dotazione organica della Fondazione sentite le proposte del direttore in base ai programmi poliennali ed annuali; e) verifica semestralmente lo stato di attuazione del programma annuale nella sua esecuzione e nei suoi obiettivi, valutandone eventuali riconferme o modifiche, dando disposizioni in merito al Direttore; f) delibera la dotazione di un fondo di economato per gli acquisti in economia e le spese indispensabili per il normale e ordinario funzionamento dell'ente. Il Consiglio può nominare comitati tecnici e scientifici con funzioni consultive; può, inoltre, delegare al Direttore e a uno o più dei suoi membri determinati poteri quali, ad esempio, la facoltà di aprire e gestire rapporti di tipo creditizio e bancario, con la firma degli ordinativi per incasso e di pagamento. Il C.d.A.: a) si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno ed in via straordinaria tutte le volte che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti; b) è convocato dal presidente o dal vice presidente o, in loroassenza, dal consigliere anziano su delega presidenziale, presso la sede della Fondazione, con invito, anche via fax, almeno otto giorni prima della riunione, con l'indicazione degli argomenti all’ordine del giorno. In casi urgenti e motivati la convocazione può anche essere trasmessa per telegramma con 48 ore di anticipo; c) è presieduto dal presidente o dal vice presidente, o in loro assenza da persona scelta fra i presenti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti il c.d.a., incluso almeno uno nominato dalla Consulta dei fondatori; le delibere sono prese a maggioranza dei presenti, compreso il voto favorevole di almeno uno dei quattro componenti di riferimento nominati in via esclusiva dalla Consulta dei fondatori. E’ consigliere anziano l'amministratore che è da più anni in carica; in caso di pari durata il più anziano di età.

Art. 10 La rappresentanza legale e la firma a nome della Fondazione spettano al Presidente o, in caso di sua delega o grave impedimento, al Vice presidente. Egli: a) rappresenta la Fondazione nei rapporti politici ed istituzionali con gli enti locali e le autorità statali; b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne dirige i lavori; c) sovrintende al buon funzionamento dell'ente e riferisce semestralmente, insieme al Direttore, al Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione; d) firma la corrispondenza e gli atti del Consiglio di Amministrazione, vigilando sull'esecuzione delle deliberazioni e sull'operato del Direttore; e) cura con il Direttore i progetti da presentare alla discussione del consiglio di amministrazione. Il presidente e il vice presidente vengono nominati per la prima volta dal Sindaco in sede di atto costitutivo; per ogni successiva nomina il presidente ed il vice presidente saranno eletti dal C.d.A. con la maggioranza di 2/3 dei componenti.

Art. 11 IL DIRETTORE Il Direttore ha la responsabilità generale, culturale e amministrativa, della gestione della Fondazione; con tali funzioni realizza le finalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione per il perseguimento degli scopi dell’ente. Egli svolge le proprie mansioni autonomamente, decidendo liberamente sulle più opportune modalità di combinazione delle risorse disponibili; è dipendente della Fondazione ed è sottoposto al controllo del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente. Il Direttore viene designato dalla Consulta dei fondatori. In particolare, senza peraltro che ciò costituisca elenco esclusivo, il Direttore: a) promuove e coordina l'attività scientifica e mantiene i rapporti con altre istituzioni culturali italiane e internazionali; b) redige la relazione annuale sull'attività della Fondazione nonché il bilancio preventivo, le variazioni di bilancio ed il conto consuntivo; c) è il responsabile delle attività culturali e dei servizi museali; d) cura la corretta gestione amministrativa ed economica della Fondazione e vigila sul mantenimento dell’equilibrio di bilancio proponendo al Consiglio di Amministrazione gli opportuni provvedimenti correttivi eventualmente necessari; e) sottoscrive i contratti unitamente al Presidente; f) formula proposte e partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione, svolgendo le funzioni di segretario; g) è responsabile della istruttoria delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e provvede ai relativi atti esecutivi; h) dirige il personale della Fondazione e propone la dotazione organica al Consiglio di Amministrazione; può avvalersi di collaboratori, consulenti e società di sua fiducia, nel rispetto delle dotazioni di bilancio; i) provvede agli acquisti in economia e alle spese indispensabili per il normale e ordinario funzionamento dell'Ente, nei casi ed entro i limiti stabiliti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, attraverso la dotazione di un fondo di economato; l) firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente; m) adotta i provvedimenti idonei al miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei vari servizi e al loro sviluppo; a tal fine cura le pratiche per l'ottenimento dei fondi necessari alla realizzazione dei programmi deliberati dal C.d.A., ivi incluso il reperimento delle risorse tecniche necessarie; n) adotta tutti gli atti di gestione che non siano riservati dalla legge o dal presente statuto al Consiglio di Amministrazione o al Presidente.

Art. 12 La Fondazione, in vista del perseguimento degli scopi statutari, può articolarsi in sezioni che raggruppino attività omogenee; in tale ipotesi il c.d.a. designerà l'organo esecutivo ed un coordinatore, dipendente dalla Fondazione, che dirigerà ciascuna sezione. Tutti i coordinatori saranno sotto la guida del direttore della Fondazione.

Art. 13 È facoltà del consiglio di amministrazione nominare un comitato esecutivo, composto di tre membri, da scegliersi tra i componenti del consiglio. Il comitato esecutivo svolge le funzioni decisionali in luogo del c.d.a.; le decisioni del comitato esecutivo sono soggette a ratifica del c.d.a. nella prima seduta utile. Il comitato esecutivo si riunisce su richiesta di ciascuno dei componenti o del direttore ogni volta che ne sussista la necessità. Il coordinatore svolge funzioni esecutive nella sezione ad esso affidata, sotto la responsabilità e la guida del direttore della Fondazione.

Art. 14 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI I bilanci della Fondazione e i documenti contabili in generale sono sottoposti al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti, nominato dalla Consulta dei Fondatori. Il collegio è composto dal presidente e due membri effettivi che durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili. I revisori sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo. Per il funzionamento e i vari compiti sono applicabili le disposizioni della normativa statale e comunale in tema di Revisori dei Conti.

Art. 14 bis COMITATO DEI PROBIVIRI Il comitato dei probiviri, come numero e come persone, verrà disciplinato su iniziativa dell’amministrazione comunale. Art. 15 La partecipazione al Consiglio di Amministrazione non dà diritto a gettoni di presenza né a rimborsi spese, tranne il rimborso delle spese documentate per il Presidente ed il Vicepresidente per l'espletamento di funzioni rappresentative dell'Ente che siano state deliberate dal c.d.a. o dal comitato esecutivo. Art. 16 L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare; il primo chiuderà il 31 dicembre 1998. Entro il mese di aprile il C.d.A. predispone la relazione di attività e il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, corredato da una relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. Il C.d.A. entro il 31 dicembre di ogni anno approva il piano di attività e il bilancio preventivo per l'esercizio successivo. Come previsioni tassative ed inderogabili, si stabiliscono: a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utile e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; b) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; c) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17 La qualifica di fondatore può essere attribuita a persone o Enti che abbiano ben meritato nell'ambito dell'attività istituzionale della Fondazione, con deliberazione presa a maggioranza di almeno tre quarti dei fondatori in carica e con l'approvazione del Sindaco pro tempore.

Art. 18 In caso di scioglimento o cessazione, per qualsiasi causa, della Fondazione, la delibera relativa provvederà al patrimonio, che sarà devoluto ai sensi dello statuto e del D. Lgs.vo n. 460/1997.

Art. 19 Il c.d.a. è obbligato ad inviare annualmente al Presidente della Giunta Regionale, immediatamente dopo l'approvazione, copia dei bilanci preventivi e consuntivi nonché l'aggiornamento dello stato patrimoniale corredati di una dettagliata relazione sull’attività svolta e su quella che intende svolgere (art. 9, 2° comma della Legge Regionale n.6/91).

Art. 20 Il c.d.a., ove ravvisi che la Fondazione stia divenendo prevalentemente di interesse statale, ha l'obbligo di chiedere anche il relativo riconoscimento ai sensi dell’art. 12, 1° e 2° comma c.c. .

Art. 21 Per quanto qui non espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti norme in materia di Fondazioni: - Codice Civile (artt.12 – 14, 1° co.- 15 - 16 - 18 - 19 - 25 - 26 - 27 - 28 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35); - art. 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 10 - 11 - 12 da 13 a 30 delle disposizioni di attuazione al codice civile; - art. 14 -15 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; - legge Regione Abruzzo 06 marzo 1991, n. 6 "Norme di organizzazione per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alla Regione in materia di Persone Giuridiche Private"; - D. Lgs.vo n. 460/1997 "ONLUS"